Regolamento area cani

//Regolamento area cani

REQUISISITI PER L’ALLESTIMENTO DI AREE
PER ANIMALI D’AFFEZIONE SPIAGGIA

In riferimento ad aree attrezzate per l’accoglienza di cani.

(Estratto per i clienti dei BAGNI 120)

B) REQUISITI DI SICUREZZA

Durante l’accesso allo stabilimento balneare e all’interno delle aree riservate:

1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso,

2. chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di Sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo,

3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: – condurre il cane con adeguato guinzaglio; – tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; – affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; – assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare;

4. all’interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate, il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali.

2. La rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.

3. L’accesso all’area attrezzata è consentito a quei cani che producono attestazione da parte di un veterinario di avvenuta: – vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di dodici mesi precedenti, nei confronti di “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptospirosi” – un trattamento, da non meno di 2 giorni e non più di 20 giomi precedenti, nei confronti di “echinococcosi” – un trattamento per parassitosi esterne – un trattamento insettorepellente.

4. Oltre al rispetto di quanto stabilito al punto precedente, i cani provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012..

5. Il titolare dello stabilimento deve rastrellare e pulire, ogni sera prima della chiusura degli impianti, l’area riservata agli animali per eliminare eventuali deiezioni o residui non rimossi. Inoltre, deve lavare e disinfettare eventuali attrezzature, dedicate e distinguibili, utilizzate dagli animali (come ciotole o lettini, ecc.) prima del loro riutilizzo.

D) DIVIETI

1. E’ vietata la sosta di cani al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica.

3. E’ vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia.

4. E’ vietato l’accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E’ consentito l’accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.

5. E’ vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno servirsi di apposite ciotole.

6. E vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l’accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale.

E) REQUISITI GENERALI

1. Il concessionario dello stabilimento fornisce, al proprietario o al detentore del o dei cani che intende fruire delle aree attrezzate, le corrette informazioni e/o la rispettiva documentazione circa i contenuti nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2016 e del presente regolamento.

2. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara: – le proprie generalità, – il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate, – il possesso dei requisiti sanitari, di cui ai punti C)3 e C)4., – l’impegno a consegnare la documentazione relativa alle vaccinazioni di cui al punto precedente, in seguito ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza, – l’assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2., – la conoscenza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia R il consenso alla acquisizione dell’atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.

3. L’atto di cui al punto precedente è trattenuto dal titolare dello stabilimento.

4. Il concessionario dello stabilimento deve correttamente informare, sulla destinazione d’uso, eventuali clienti senza animali al seguito ai quali, per svariate esigenze, fosse assegnato un ombrellone compreso nelle aree attrezzate per animali d’affezione ed acquisirne il consenso formale. Nel caso di aree per l’accoglienza di animali d’affezione diversi dai cani Valgono per quanto applicabili i requisiti di cui ai punti A, B, C, D, E, e quanto previsto dalla Legge R. n 5 del 2005 e successive modifiche , per le norme di benessere, compresi gli spazi e condizioni di sicurezza, riferite alla specie detenuta.

Il presente regolamento deve essere affisso all ‘ingresso degli stabilimenti autorizzati. E’ facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente regolamento anche in altre zone per facilitarne la consultazione.

2023-05-20T09:55:32+00:00